Art. 2.

      1. In sede di prima attuazione della presente legge, le disposizioni dell'articolo 1

 

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si applicano anche ai bambini nati entro i dieci anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, i genitori possono chiedere al presidente del tribunale competente per territorio la modifica dei registri dello stato civile ai fini della correzione dell'indicazione relativa al luogo di nascita dei propri figli. Il presidente del tribunale, qualora ne ricorrano le condizioni, emette il provvedimento di cancellazione dall'anagrafe del comune in cui è avvenuto il parto e autorizza il comune individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, primo periodo, all'iscrizione dell'interessato nella propria anagrafe. La richiesta di modifica dei registri dello stato civile prevista dal presente articolo è presentata dagli interessati all'ufficio dello stato civile del comune in cui gli stessi risiedono ed è esente da imposte di bollo o da altri tributi.